Con Comunicato stampa 29 maggio 2017 (in serata), il Ministero delle Finanze ha confermato che il termine per le comunicazioni IVA del primo trimestre 2017 è stato posticipato al 12 giugno 2017. Secondo il documento, il Provvedimento è stato firmato ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. E’ doveroso evidenziare che il “paventato” D.P.C.M. (vedere ns. news del 23/05 c.a.) non si é materializzato.
Inoltre, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relativamente alla comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Tra i chiarimenti più interessanti è stato precisato che:
- l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, come ad esempio, nel caso in cui per il periodo di riferimento non siano state effettuate operazioni, né attive né passive. L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal t rimestre precedente;
- in caso di operazioni soggette a reverse charge:
- il cessionario non deve comprendere a rigo VP2 l’imponibile delle operazioni passive per le quali è debitore d’imposta, bensì indicarlo a rigo VP3, tra le operazioni passive;
- simmetricamente, il cedente/prestatore indicherà l’imponibile relativo alla medesima operazione a rigo VP2.
ATTENZIONE: anche in questa occasione lo slittamento di una scadenza “NUOVA” resasi indispensabile, per problematiche dell’amminsitrazione statale, é stato reso disponibile, soltanto 2 giorni prima della scadenza stessa é con uno l’utilizzo di uno strumento (“il comunicato stampa”) privo di qualsivoglia valore legale.