Distributori automatici esclusi dall’obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi: Risoluzione

Con Risoluzione 5 aprile 2017, n. 44, l’Agenzia delle Entrate, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del Provvedimento 30 marzo 2017 con cui ha delineato gli adempimenti da espletare in caso di utilizzo di distributori automatici (vedi SeacInfo 4 aprile 2017), ha fornito chiarimenti in merito ai casi di esclusione dall’obbligo di memorizzazione e di invio telematico dei corrispettivi (D.Lgs. n. 127/2015).
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate l’obbligo di memorizzazione /trasmissione dei corrispettivi non interessa:

  • le fattispecie per le quali non si è in presenza di un distributore elettronico senza porta di comunicazione;
  • gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni/servizi, ma fungono da mero strumento di pagamento e forniscono solo l’attestazione / quantificazione di un bene/servizio reso in altro modo o tempo (ad esempio, peda ggi autostradali);
  • i distributori di biglietti di trasporto e di sosta;
  • le operazioni assoggettate al regime IVA c.d. “monofase” di cui all’art. 74, D.P.R. n. 633/72 (tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti lotterie).

 

IVA applicabile a confezioni di piante aromatiche: Risoluzione

Con Risoluzione 3 maggio 2017, n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alle confezioni di erbe aromatiche.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che, alla luce della L. n. 122/2016 che ha introdotto il n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

  • è consentita l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% solo ed esclusivamente per le cessioni di “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07.)”. Ne deriva che in tutti gli altri casi, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse, comporta l’assoggettamento dell’intera confezione all’aliquota ordinaria, pari al 22%;
  • per le cessioni di piante aromatiche in vaso, l’applicazione dell’aliquota del 5% è consentita solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo elencate nella suddetta norma.

Videosorveglianza: l’INL ha pubblicato i nuovi modelli di autorizzazione

In materia di videosorveglianza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende noto che sono stati pubblicati i modelli aggiornati per richiedere l’autorizzazione all’installazione degli impianti di videosorveglianza, delle aree ove sono rpesenti lavoratori dipendenti durante il periodo di funzionamento dell’impianto stesso..
Nel particolare si ricorda che i modelli disponibili sono:

  • Istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi;

 

  • Istanza di autorizzazione all’installazione di impianti GPS;

 

  • Istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza;

 

  • Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo.

Datore di lavoro scagionato se il sinistro non è collegabile ad una sua omessa manutenzione

Con la Sentenza n. 12178 pubblicata il 14 marzo 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta per stabilire se un sinistro poteva essere ricondotto alla mancata manutenzione di un macchinario da parte del datore di lavoro.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che l’imprenditore non è penalmente responsabile, in quanto non si è potuto stabilire il necessario nesso causale tra sinistro mortale del lavoratore e l’omissione di manutenzione dell’impianto da parte dell’azienda.

ATTENZIONE. Nel caso specifico non si è potuto stabilire il necessario nesso causale tra sinistro mortale del lavoratore e l’omissione di manutenzione dell’impianto da parte dell’azienda ma se fosse stato trovato un nesso causale il datore di lavoro che ha omesso le manutenzioni dovute, sarebbe penalmente responsabile.

 

Efficacia temporale delle novità sul visto di conformità e compensazione dei crediti: Risoluzione

Con Risoluzione 4 maggio 2017, n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’efficacia temporale delle novità normative introdotte dall’art. 3, D.L. n. 50/2017 sulla disciplina relativa al visto di conformità e all’utilizzo in compensazione dei crediti.

Si rinvia ad un approfondimento nel documento intitolato Nuovo “Visto di Conformità” e compensazione dei crediti.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Con Circolare 27 aprile 2017, n. 13, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall’art. 3, D.L. n. 145/2013, nonché su specifici aspetti della disciplina normativa che regola il beneficio fiscale.
In particolare, le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 riguardano:

  • l’ampliamento del periodo temporale entro cui i soggetti interessati possono beneficiare dell’agevolazione che passa da cinque a sei anni;
  • l’aumento dell’aliquota del credito d’imposta fissata unitariamente al 50% per tutti i costi ammissibili;
  • l’incremento dell’importo massimo annuale del credito d’imposta (da 5 a 20 milioni di euro) riconosciuto a ciascun beneficiario;
  • l’estensione del beneficio anche alle imprese commissionarie residenti per l’esecuzione di contratti di ricerca stipulati con committenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia;
  • l’ammissibilità del credito d’imposta per le spese sostenute per tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, non solo per quello altamente qualificato, ma anche per quello tecnico non qualificato.

L’efficacia delle modifiche normative introdotte decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

MODELLO F24 CON COMPENSAZIONE. NOVITA’.

Il Decreto n.50 del 24/04/2017  ha modificato le modalità di inoltro del modello F24, per i soggetti titolari di Partita IVA, quando il modello riporta una compensazione.

La novità consiste nell’OBBLIGO per detti soggetti di trasmettere detti modelli F24, UNICAMENTE tramite il canale ENTRATEL oppure FISCONLINE indifferentemente dell’importo del debito, del credito o del saldo del modello.

In virtù di detta modifica, non potrà essere trasmesso tramite HOME BANKING  il modello F24 che presenti una compensazione d’imposta.