Con Circolare 27 aprile 2017, n. 13, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall’art. 3, D.L. n. 145/2013, nonché su specifici aspetti della disciplina normativa che regola il beneficio fiscale.
In particolare, le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 riguardano:
- l’ampliamento del periodo temporale entro cui i soggetti interessati possono beneficiare dell’agevolazione che passa da cinque a sei anni;
- l’aumento dell’aliquota del credito d’imposta fissata unitariamente al 50% per tutti i costi ammissibili;
- l’incremento dell’importo massimo annuale del credito d’imposta (da 5 a 20 milioni di euro) riconosciuto a ciascun beneficiario;
- l’estensione del beneficio anche alle imprese commissionarie residenti per l’esecuzione di contratti di ricerca stipulati con committenti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia;
- l’ammissibilità del credito d’imposta per le spese sostenute per tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, non solo per quello altamente qualificato, ma anche per quello tecnico non qualificato.
L’efficacia delle modifiche normative introdotte decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.