Con Risoluzione 5 aprile 2017, n. 44, l’Agenzia delle Entrate, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del Provvedimento 30 marzo 2017 con cui ha delineato gli adempimenti da espletare in caso di utilizzo di distributori automatici (vedi SeacInfo 4 aprile 2017), ha fornito chiarimenti in merito ai casi di esclusione dall’obbligo di memorizzazione e di invio telematico dei corrispettivi (D.Lgs. n. 127/2015).
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate l’obbligo di memorizzazione /trasmissione dei corrispettivi non interessa:
- le fattispecie per le quali non si è in presenza di un distributore elettronico senza porta di comunicazione;
- gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni/servizi, ma fungono da mero strumento di pagamento e forniscono solo l’attestazione / quantificazione di un bene/servizio reso in altro modo o tempo (ad esempio, peda ggi autostradali);
- i distributori di biglietti di trasporto e di sosta;
- le operazioni assoggettate al regime IVA c.d. “monofase” di cui all’art. 74, D.P.R. n. 633/72 (tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti lotterie).