Con Risoluzione 30 settembre 2016, n. 86, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito all’annullamento dei titoli di accesso a data libera (c.d. titoli “open”), per l’ingresso ai parchi di divertimento.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i titoli di accesso a data libera, rimasti invenduti al termine della stagione:
- possono essere annullati non oltre il quinto giorno successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco;
- se non sono annullati nei termini sopraindicati, l’esercente il parco divertimento sarà tenuto al versamento della relativa IVA.