Taglio al cuneo fiscale. 2022 – 2023.

Il taglio al cuneo fiscale è un argomento che è divenuto ricorrente nel corso del 2022 per effetto dell’incremento dell’inflazione e del conseguente calo dei consumi.

Cosa significa “cuneo fiscale”?

Il “cuneo fiscale” è la differenza tra il compenso lordo “sostenuto dal datore di lavoro “ per il dipendente e “il compenso netto incassato dal lavoratore dipendente”.:

CLM = Compenso Lordo Mensile risultante dal “contratto di lavoro”,

RICLM = Ritenuta IRPEF sul  Compenso Lordo Mensile a carico del lavoratore dipendente,

CPCLM = Contributi previdenziali Compenso Lordo Mensile a carico del lavoratore dipendente,

CNM = Compenso Netto Mensile Versato al lavoratore dipendente.

CNM = CLM – RICLM –RPCLM

Cosa significa “taglio del cuneo fiscale”?

Si tratta di interventi legislativi, definitivi o temporanei, che riducono, mediante lo strumento degli sgravi fiscali/contributivi,  il divario fra il costo sostenuto dal datore di lavoro per compensi ed il “salario” che giunge a disposizione del lavoratore dipendente.

Negli ultimi 12 mese il Governo italiano ha emanato 3 interventi legislativi, mirati ad ottenere tale riduzione.

Il primo intervento, per la verità molto poco incisivo sui consumi poiché di portata modesta, è avvenuto con iI Decreto legge 115 2022 cd ” Aiuti bis”,  che aveva previsto per i lavoratori dipendenti un  taglio  dei contributi previdenziali pari al 1,2% per i redditi fino a 35mila euro lordi .  La  misura si aggiungeva al taglio  dei contributi già operativo per gli stessi beneficiari  da gennaio dello 0,8% (legge 234 2021).

Il secondo intervento, è stato posto in essere con la Legge di Stabilità 2023 nel corso della fine del 2022, che aveva ridotto del 3% i contributi sui redditi fino a 25 mila euro e del 2% quelli compresi tra 25 mila e 35 mila euro. Gli effetti sono stati piuttosto modesti in quanto si è concretizzato in un incremento mensile dai 19,25 euro per un reddito annuo lordo fino a 10.000 euro ai 41,15 euro per i redditi annui lordi pari a 25.000 euro

Il terzo intervento (recentissimo) in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe trattarsi di una riduzione più consistente, ma temporanea poiché sarebbe applicabile da Luglio a Dicembre 2023. Tale riduzione annunciata è:

  • per i redditi fino a 25.000 euro lordi si parla di una riduzione del 7 %,
  • per redditi da 25.000 a 35.000 euro di reddito lordo si parla di una riduzione del 7 %.

In assenza della disponibilità del testo definitivo, si evidenzia una valutazione preliminare potenziale che dovrebbe determinare un  incremento del salario mensile tra i 50,00 ed i 100,00 euro mese.

DICHIARAZIONE IVA: Ritardata presentazione entro 90 giorni dalla scadenza ordianria.

Il termine per la presentazione della DICHAIRAZIONE IVA per l’anno 2022 é fissato al 02/05/2023 in quanto, il termine ordinario era il 30/04/2023 cade di domenica ed il 01/05/2023 è festivo.

In ogni caso é possibile inviare la DICHIARAZIONE IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza del 30/04/2023 e quindi entro il 29/07/2023.

Al fine di approfondire l’argomento Vi invitiamo a prendere visione del contributo denominato  DICHIARAZIONE IVA: Ritardata presentazione entro 90 giorni dal termine ordinario.

RINNOVO RIES/C6 2023.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un “AVVISO” datato 26/04 us ha reso noto che la scadenza per il rinnovo dell’ iscrizione nel Registro degli Operatori di gioco (RIES/C6) per l’annualità 2023, é stata fissata al 30/06/2023.

CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR).

Cos’è il CIR?

Il CIR – Codice Identificativo Regionale – è un codice alfanumerico associato alla struttura ricettiva, che ha la funzione di identificare univocamente la struttura ricettiva. La normativa riguardante il “Codice Identificativo Regionale” è contenuta nella legge n°58 del 28 giugno 2019.

La norma sopra riportata all’art. 13 – quater, comma 7 recita: “I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione

Di conseguenza, in base a questa normativa il proprietario di una struttura ricettiva che mette in vendita online la propria struttura attraverso il suo sito web o un portale di vendita, è tenuto a riportare il CIR. Detto obbligo è applicabile anche ai soggetti che  gestiscono struttura ricettiva in forma non imprenditoriale.

Attraverso il Codice Identificativo Regionale le strutture entrano a far parte della apposita banca dati delle strutture ricettive, istituita dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Vi invitiamo ad approfondire l’argomento prendendo visione dell’apposito contributo denominato  CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR). Nuova modalità d’identificazione delle strutture turistico ricettivi .

ASSEGNO UNICO 2023. Cosa si deve o non si deve fare?

COLORO CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA NEL PERIODO GENNAIO 2022-FEBBRAIO 2023

dal 01/03/2023, se la domanda non risulta decaduta, respinta, revocata oppure sia stata rinunciata dal richiedente, l’Inps continuerà ad erogare d’ufficio, senza la necessità di inoltrare una nuova istanza,  le somme a norma di legge in base alle informazioni a disposizione, comunicate dal richiedente, nella domanda originaria, poiché ritiene che il richiedente sia in stato di “mancata variazione delle informazioni”.

Ma il richiedente deve fare attenzione alla definizione di “mancata variazione delle informazioni” poiché in determinate circostanze può essere necessario modificare la domanda di Assegno Unico e Universale inizialmente presentata o inoltrare una “Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata” qualora inizialmente errata.
Tali circostanze sono:

  1. variazione del numero dei figli (nascita o decesso);
  2. variazione o inserimento della condizione di disabilità dei figli;
  3. variazione della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica / corso di formazione per i figli maggiorenni (18 – 21 anni);
  4. modifiche attinenti all’eventuale separazione dei coniugi genitori;
  5. modifiche dei criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori stessi;
  6. variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.Legis. n.230/2021 (variazione ISEE in qualsiasi sua versione);
  7. variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Tale modifiche avranno effetto dal momento in cui avverrà l’inserimento, nella banca dati INPS, e  non ci sarà quindi alcuna forma di retroattività, e non si avrà diritto a conguagli attivi o passivi,  per importi arretrati. Unica eccezione sarà la dichiarazione relativa alla condizione di disabilità dei figli nel caso in cui questa sia preesistente alla modifica in domanda.

Le variazioni più insidiose, a parer di chi scrive, sono la numero 3) e la 6) in quanto meno impattanti sulla vita quotidiana. Solo a titolo di esempio:

Se uno dei figli di una famiglia, con età compresa fra 18 e 21 anni, decide di abbandonare gli studi universitari, é difficile che ai genitori venga in mente di dover avvisare l’INPS.

Se uno dei genitori, nel febbraio del 2022 ha presentato l’istanza per ottenere l’Assegno Unico e Universale ed ha inserito l’ISEE allora calcolato, e nel 2023 calcola nuovamente ISEE (e quasi certamente questo risulterà variato) non ritengo sia così automatico per il genitori di dover presentare un’istanza di VARIAZIONE  per Assegno Unico e Universale .

 

COLORO CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA NEL PERIODO GENNAIO 2022-FEBBRAIO 2023 OPPURE L’HANNO PRESENTATA MA RISULTA IN STATO “decaduta, respinta, revocata oppure rinunciata”.

Devono presentare domanda per accedere all’Assegno Unico e Universale tenendo conto che se la domanda é presentata:

  • dal 01/03/2023 fino al 30/06/2023 potranno ricevere gli arretrati dal 01/03/2023
  • dal 01/07/2023 al 28/02/2024 non potranno ricevere gli arretrati.

BONUS CARBURANTE E BONUS TRASPORTI: Il Decreto Trasparenza le ha riconfermate con modifiche.

Il recente “Decreto Trasparenza” ( DL n. 5/2023) ha previsto, una serie d’interventi rivolti a mitigare gli effetti negativi sulle famiglie ed imprese derivanti dall’incremento del costo dei carburanti e per sostenere la fruizione
del trasporto pubblico.
In particolare è stata prevista:
– la proroga al 2023 del c.d. “bonus carburante” introdotto originariamente dal “Decreto Ucraina”;
– la riproposizione anche per il 2023 del c.d. “bonus trasporti” introdotto originariamente dal “Decreto Aiuti”.

In particolare il “Decreto Trasparenza” ( DL n. 5/2023) prevede, per il 2023:

  • la possibilità per i datori di lavoro privati, di erogare ai dipendenti, anche nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti, ai fini della determinazione del reddito, fino ad un massimo di € 200;
  • un buono denominato “bonus trasporti” per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Tale “buono” è riconosciuta:
    • a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2022 non superiore a 20.000,00;
    • per un ammontare pari al 100% della spesa e nel limite massimo di 60,00 euro;
    • il buono in esame, é nominativo:
    • è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;
    • non è cedibile;
    • non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
    • non rileva ai fini ISEE.
    • NOTA: Il contribuente potrà beneficiare della specifica detrazione IRPEF del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-decies), TUIR, relativamente alla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono (differenza fra il valore dell’abbonamento ed il limite massimo di 60,00 euro).

 

BLACK LIST. Si ritorna al passato.

Tornano ad essere considerati “costi indeducibili” tutti quei costi sostenuti da un soggetto residente in Italia nei confronti di soggetti che hanno la propria sede o residenza in una delle seguenti giurisdizioni considerate dal Consiglio Europeo come NON COOPERATIVE (NON COLLABORATIVE) cioè che non hanno attivato un regolare scambio d’informazioni:

  • Anguilla
  • Bahamas
  • Fiji
  • Guam
  • Palau
  • Panama
  • Samoa
  • Samoa americana
  • Trinidad e Tobago
  • Turks e Caicos
  • Us Virgin Island
  • Vanatu .

Tale disposizione non si applica se il soggetto residente in Italia fornisce prova che:

  • le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico;
  • le operazioni hanno avuto concreta esecuzione
  • oppure che le operazioni sono intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile la così detta normativa CFC.

Normativa CFC:  Si tratta della normativa sulle “Controlled Foreign Company” che prevede la tassazione del reddito societario prodotto all’estero (così detto metodo “per trasparenza”), in capo ad un soggetto (solitamente società) controllata, direttamente  in capo al soggetto controllante italiano.

CARTELLE ESATTORIALI. Al Via la “Rottamazione Quater”.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha recentemente reso note, sul proprio sito, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla così detta “Rottamazione – Quater” dei carichi affidati alla stessa nel periodo 01/01/2000 – 30/06/2022.

Le domande andranno trasmesse entro il 30/04/2023, utilizzando esclusivamente la presentazione telematica ma con la possibilità di utilizzo di due diverse modalità:

  • in area riservata;
  • in area pubblica.

Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceverà  Via mail una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.

Invitiamo tutti i potenziali interessati a prendere visione dell’apposito contributo denominato CARTELLE ESATTORIALI. Rottamazione Quater.

REGISTRATORE TELEMATICO. Aggiornamento obbligatorio entro il 02/10/2023.

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 18/01/2023, facendo seguito alle modifiche apportate alla c.d. “lotteria degli scontrini”, che ora prevede  un’estrazione istantanea con verifica immediata della vincita, ha approvato le nuove “specifiche tecniche” relative alla lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei Registratori telematici (RT).

La modifica delle procedure collegate alla c.d. “lotteria degli scontrini” comporta la necessità di effettuare un  “aggiornamento obbligatorio” dei dispositivi già in essere, entro il 02/10/2023 al fine di permettere di generare un codice bidimensionale (QRcode) da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione alla lotteria istantanea.

Vi invitiamo a prendere visione del contributo denominato “REGISTRATORE TELEMATICO. Aggiornamento obbligatorio entro il 02/10/2023”.