Indeducibili i compensi erogati agli “amministratori di comodo”

Con Sentenza 21 settembre 2016, n. 18448, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui i compensi erogati agli amministratori di comodo della società, anche se effettivamente sostenuti, sono indeducibili dal reddito imponibile per mancanza dei requisiti dell’inerenza e della coerenza economica.
In particolare, la Corte suprema ritiene che ai fini della deducibilità dei costi è necessaria sia la prova dell’effettivo sostenimento della spesa sia la dimostrazione dell’inerenza e la coerenza economica del bene o servizio acquistato con l’attività d’impresa.