Licenziamento per il rifiuto di svolgere la prestazione nei locali aziendali

Secondo la Corte di Cassazione è da ritenersi pienamente legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, volendo continuare a svolgere l’attività lavorativa da casa sua, contravviene alle direttive del datore di lavoro e si rifiuta di effettuare la propria prestazione presso i locali aziendali.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5056 del 15 marzo 2016, ha sottolineato che la determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa datoriale e incontra un limite soltanto nelle previsioni in tema di trasferimento del lavoratore, che non rilevano nel caso in esame dal momento che non è ravvisabile un’autonoma unità produttiva dell’impresa presso il domicilio del dipendente.