L’uso del “Badge personale” può essere considerato controllo a distanza se …..

Con la Sentenza n. 9904 del 13 maggio 2016 la Cassazione annulla il licenziamento per giusta causa del lavoratore che si era “accordato” con altri quattro colleghi per passare il “badge” , in modo che risultasse trascorso in servizio il massimo del tempo possibile. Il fatto, deplorevole e oltraggioso, però non é stato ritenuto “grave” da comportare il licenziamento del dipendete poiché il datore di lavoro a sua volta aveva commesso un abuso.
Nello specifico, la Suprema Corte rileva che “strisciare” il badge non aveva solo la funzione di rilevare l’orario di entrata e uscita dall’azienda, ma anche quello di registrare i permessi, le pause e le sospensioni, consentendo un controllo continuo permanente e globale sugli addetti. Pertanto, l’installazione del rilevatore di presenze magnetico e il sistema online adottato in azienda doveva essere concordata con le rappresentanze sindacali aziendali o autorizzata dall’Ispettorato del lavoro. Quindi, essendo stato utilizzato un sistema “non concrdato” e per cui “abusivo” sono inutilizzabili i dati posti alla base del licenziamento del dipendente, che é stato reintegrato.