Secondo la Corte di Cassazione non sussistono gli estremi del risarcimento per mobbing nei confronti del dipendente cui non viene assicurato il diritto alle ferie a causa del sovraccarico di lavoro, a nulla rilevando la presenza di una perizia medica che evidenzia una lesione psico-fisica riconducibile alle vicende del rapporto di lavoro.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2920 del 15 febbraio 2016, ha rilevato la mancata prova da parte del lavoratore della persecuzione nei suoi confronti, ribadendo che per la configurabilità del mobbing devono ricorrere una serie di comportamenti persecutori che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente dal datore di lavoro o da un suo preposto o da altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi.