La Corte di Cassazione, con Ordinanza 23 agosto 2018, n. 21015, ha sancito il principio secondo cui è nullo il contratto intercorso tra il cliente e l’asserita società di servizi, se la prestazione erogata da quest’ultima risulta fra quelle riservate agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e/o degli esperti contabili.
In particolare, la Corte ha ritenuto che le attività di assistenza fiscale nel caso in esame pattuite sono riservate alle categorie professionali sopra citate. Di conseguenza, stante la nullità del contratto stipulato, la società di servizi non può chiedere alcun corrispettivo per le prestazioni svolte.
Inoltre, gli giudici di Cassazione non hanno riconosciuto alcun compenso neppure per quelle attività non “protette” (quali ad esempio, servizi di domiciliazione, di segreteria, esecuzione di pagamenti vari), in quanto tali attività sono imprescindibilmente connesse e finalizzate a quelle cosidette “protette” e/o “riservate”.