Reverse Charge Hi-tech. Primi chiarimenti della Agenzia delle Entrate.

Con la Circolare 25 maggio 2016, n. 21 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo Reverse Charge per cessioni di tablet pc e laptop (art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972).  In particolare, il documento di prassi chiarisce che:

  • il nuovo reverse charge è applicabile alle cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop, nonché per le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • tale disposizione, che si applica alle cessioni effettuate dal 2 maggio, ha carattere transitorio e si applica fino alle operazioni effettuate al 31 dicembre 2018;
  • anche con riferimento alle nuove fattispecie (console da gioco, tablet PC, laptop), l’inversione contabile è espressamente esclusa nella fase del commercio al dettaglio, anche qualora il cessionario-cliente sia un soggetto passivo IVA; (si ricorda che le cessioni al comemrcio al dettaglio esonerate sono quelle “caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente”.Si pensi per esempio alla vendita al bancone di un centro comemrciale).

Inoltre la Ciorcolare in questione evidenzia che per le operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 non saranno applicate sanzioni per eventuali violazioni commesse prima dell’emanazione della Circolare in esame.