Dallo scorso 2 maggio 2016 il reverse charge è stato esteso alle cessioni effettuate tra soggetti passivi di:
- console da gioco;
- tablet PC;
- laptop;
- dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
L’Agenzia Entrate ha precisato che:
- ai fini della individuazione dei beni indicati non assume alcuna rilevanza la denominazione “commerciale”;
- l’obbligo di reverse charge si applica soltanto alle cessioni di beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio: la fase del commercio al dettaglio è quindi esclusa dal reverse charge;
- le nuove regole si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate a partire dal 2 maggio (60° giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2016) e fino al 31 dicembre 2018;
- non saranno applicabili sanzioni per i comportamenti adottati fino al 26 maggio 2016.
Si consiglia di prendere visione della Circolare 03 del 2016 .