CU/2023 NEI CONFRONTI DI SOGGETTI FORFETTARI. Chiarimenti Agenzia delle Entrate.

Tenuto conto che le istruzioni ministeriali alla CU/2023 saranno disponibili solo fra qualche mese, tenuto conto dei chiarimenti e novità riguardanti il Regime Forfettario ex articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni, con la presente siamo a portare alla Vostra attenzione quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022.

L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che:

  • le fatture emesse da soggetti forfettari a norma l’articolo 1 del D.P.R. n. 642 del 1972  SONO SOGGETTE ad imposta di BOLLO qualora le somme indicate in fattura siano superiori ad euro 77,47;
  • l’obbligo di apporre il contrassegno (bollo) sulle fatture, sulle ricevute oppure di includerlo nella fattura elettronica è a carico del soggetto che emette, consegna o spedisce la fattura poiché  ancorché l’art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solidarietà, nel debito dell’imposta di bollo, da parte dell’emittente la fattura e del committente/ricevente la risposta all’interpello n. 67/E del 2020 sancendo che l’imposta di di bollo è dovuta fin dall’origine e dunque che é fatto obbligo al soggetto che emette la fattura di sottoporla a imposta di bollo;
  • il soggetto emittore la fattura  può richiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, l’addebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo l’emettitore il soggetto passivo, detto rimborso fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi.

Quale prima conseguenza di questa risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022 si evidenzia l’obbligo in capo al soggetto passivo IVA (non privato!) che riceve una fattura, nel 2022, da un soggetto forfettario che ha addebitato in fattura, al committente, l’imposta di bollo, di considerare tale somma, ai fine della predisposizione delle Certificazioni Uniche per il 2022 (CU/2023) come se questo importo sia “compenso”.

Si ricorda che la registrazione contabile, avverrà normalmente con l’imputazione dell’imposta di bollo in un conto contabile diverso dalla prestazione ricevuta.