Con Risoluzione 17 febbraio 2016, n. 1, il MEF ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU/TASI in caso di abitazione concessa in comodato ai familiari. In particolare, tra le indicazioni fornite con la Risoluzione in esame, si segnalano le seguenti:
• il concetto di “immobile” deve intendersi riferito solamente alle unità immobiliari ad uso abitativo; pertanto, il possesso di un “altro immobile” (oltre alla propria abitazione principale e a quello concesso in comodato) che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale;
• le eventuali pertinenze dell’immobile concesso in comodato seguono le regole generali, ossia deve applicarsi lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/ 2011;
• il contr atto di comodato in forma scritta deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula. Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto doveva essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato entro il 5 febbraio 2016.
Per i contratti stipulati in forma scritta successivamente al 16 gennaio 2016, per godere dell’agevolazione occorrerà registrare l’atto nei termini previsti ordinariamente e verificare il rispetto della regola di cui al comma 2, art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 (15 giorni di possesso nel mese) prendendo come riferimento la data del contratto di comodato.
Sono ammessi anche i contratti verbali di comodato a condizione che siano comunque registrati: ai fini della decorrenza dell’agevolazione, anche per i contratti verbali di comodato va verificata la data di conclusione del contratto.