Con Circolare 18 novembre 2016, n. 43, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione per recupero edilizio in caso di acquisto del box auto pertinenziale senza bonifico bancario o postale.
In particolare, l’Agenzia ha affermato che la detrazione prevista dall’art. 16-bis, TUIR (agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio) è ammissibile anche nel caso in cui le spese per l’acquisto del box auto pertinenziale siano state pagate con assegno o bonifico bancario/postale non completo, a condizione che, il contribuente che intende portare in detrazione la spesa:
• si faccia rilasciare dall’impresa venditrice una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale emerga che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa;
• presenti la documentazione di cui al punto precedente al professionista abilitato o al CAF in sede di dichiarazione dei redditi.