Con l’introduzione del comma 1-quinquies all’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, ad opera del così detto “Decreto Energia”, sono state disciplinate le regole relative all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie nell’annualità 2023.
Nella sua formulazione originaria, applicata per le annualità 2018 e 2019, il credito d’imposta era concesso:
- nella misura del 75%
- del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto all’anno precedente.
Successivamente, per le annualità 2020, 2021 e 2022, il legislatore, ha abbandonato il regime “incrementale” a favore del riconoscimento del credito d’imposta:
- nella misura del 50%
- del valore degli investimenti effettuati.
Ora, per gli investimenti effettuati nel 2023, è stato ripristinato il regime ordinario “incrementale” di concessione del credito d’imposta.
Tale “ritorno al passato” comporta un evidente abbassamento d’interesse per una grande platea di operatori che non hanno in programma incrementi nel “budget di spessa pubblicitaria” per l’annualità corrente e per quelle future.
Invitiamo gli operatori interessati a contattare lo studio al fine di fare una valutazione prospettica attenta.