L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 73 del 20 giugno 2017, ha fornito delle risposte ad un serie di dubbi sui versamenti IVA sorti a seguito delle novità apportate dal D.L. n. 193/2016 agli artt. 6 e 7 del regolamento di cui al D.P.R. n. 542/1999.
In particolare, il documento di prassi ha chiarito che:
- anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono versare l’IVA oltre il 16 marzo;
- è possibile compensare il debito IVA con i crediti che risultano dalla dichiarazione dei redditi e applicare la maggiorazione dello 0,40% solo alla parte del debito non compensata;
- è possibile versare il saldo IVA annuale fino al 30 luglio:
– fino al 30 giugno occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
– dall’importo risultante bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40% per il mese di luglio;
- chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno;
- è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e l’incremento dello 0,40% deve essere applicato solo all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione.