La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18.536 del 13/07/2018 ha precisato che la cessione di un contratto di locazione é diversamente subbordinata al consneso delle parti, a seconda di chi sia il cedente, per cui la cessione di un contratto di locazione messa in atto:
- dal “Locatore” non é subordinata al consenso preventivo del “Conduttore”;
- dal “Cundottore” é subordinata al consenso preventivo SCRITTO del “Locatore”.
I giudici della Corte di CAssazione , hanno raggiunto detta decisione, tenendo conto del combianto disposto degli art. 1406 e 1594 del CC e l’art.36 della Legge n.392/78, in base al quale “essendo la locazione un contratto a prestazione corrispettive, assume rilievo determinante la figura del conduttore”