Con Circolare 31 gennaio 2017, n. 22, l’INPS ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2017 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.
In particolare, è stato previsto che:
- le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2017 sono pari al 23,55 per cento per gli artigiani e al 23,64 per cento per i commercianti (incremento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2016);
- per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, si continua ad applicare la riduzione di 3 punti percentuali;
- trova ancora applicazione la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell’Istituto;
- è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.
I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2017 rimangono invariati, a causa del tasso di inflazione negativo, e sono:
- reddito minimale: euro 15.548,00;
- reddito massimale: euro 76.872,00 (euro 100.324,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
La Circolare n. 22/2017 precisa che gli artigiani e i commercianti forfetari che hanno già beneficiato del regime contributivo agevolato nel 2016, non sono tenuti a rinnovare l’adesione al regime previdenziale agevolato entro il 28 febbraio 2017.