Credito d’imposta ricerca e sviluppo in caso di acquisto di brevetti da società fallita

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.19 del 14 febbraio 2017, ha precisato quali sono i costi ammissibili al credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. n. 145/2013) nel caso di un beneficiario che ha acquistato un lotto di brevetti marchi e disegni da una società fallita.
In particolare, la Risoluzione, a seguito dei quesiti posti dalla società istante, stabilisce che:

  1. sono ammissibili, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i costi inerenti a “brevetti per invenzione e brevetti per modelli di utilità”, a patto che s’inseriscano nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo;
  2. l’acquisizione di privative industriali da una società fallita, rientra fra i costi ammissibili al fine di usufruire dell’agevolazione;
  3. per determinare il valore delle singole privative industriali, è necessario fare riferimento alle spese effettiva mente sostenute e non a valori forfettari “medi”. In particolare, l’Agenzia suggerisce un metodo di calcolo basato “sull’incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato”;
  4. le spese sostenute dalla società fallita in relazione ai brevetti sopracitati non possono essere considerate, ai fini del calcolo della media degli investimenti per determinare il quantum del credito d’imposta.