Credito d’imposta ricerca e sviluppo. Prestazioni di terzi

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 21 del 20 febbraio 2017, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del cd. “credito di imposta per ricerca e sviluppo” di cui all’articolo 3, D.L. n. 145/2013, nel caso di investimenti effettuati nell’ambito di un progetto per il quale si sia ricorso anche a prestazioni di terzi.
L’Agenzia, in particolare, ha chiarito che qualora dette prestazioni non siano regolamentate da uno specifico contratto, è necessario che:

  1. i costi relativi ai componenti realizzati dai soggetti terzi siano comunque adeguatamente documentati (mediante proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture);
  2. sia acquisita una relazione sottoscritta dai terzi commissionari, nella quale sia data evidenza delle attività svolte nel periodo di imposta, al fine di dimostrare la componente relativa all’ attività di ricerca e sviluppo delle prestazioni;
  3. il soggetto interessato fornisca “.in sede di controllo, ogni altro elemento informativo che dimostri l’esistenza di accordi tra le parti volti a realizzare un progetto di ricerca ed i relativi corrispettivi”.