I “Buoni benzina” erogati in forza al decreto Ucraina sono esenti da tassazione per tutti i datori di lavoro?
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), viene prevista la possibilità (art. 2), per le “aziende private” per il solo anno 2022, di erogare 200 euro, per ogni lavoratore dipendente, sotto forma di buoni carburante.
I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).
Inoltre, i buoni, in base proprio al richiamo al comma 3, dell’art. 51, del TUIR, e per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorreranno, altresì, a formare reddito in capo al lavoratore dipendente anche ai fini contributivi.
Il valore dei 200 euro è da considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’art. 51 del TUIR (258,23 euro).
Si ritiene sia fondamentale che l’erogazione avvenga “a parte” e non sia previsto un cumulo tra le due agevolazioni, con l’utilizzo di un’unica voce paga. Per cui l’inserimento in due voci distinte della busta paga, diventa di fondamentale importanza.
La mia interpretazione nasce dal fatto che la nuova agevolazione, prevista dall’art. 2 del D.L. n. 21/2022, deve essere considerata ulteriore rispetto a quanto già la normativa in materia prevede.
Ritengo in ogni caso che sia importante che tutti i datori di lavoro prendano contatto con il proprio Consulente del Lavoro al fine di concordare, con gli stessi la corretta, metodologia operativa da porre in essere, che in ogni caso, dovrà tener conto dei futuri, si spera, immediati, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Detti chiarimenti, risultano essere determinanti, per la corretta definizione dell’ambito di applicazione della norma, al fine di permettere alle aziende, di prendere decisioni tenendo conto:
- dello scopo della norma (alleviare parzialmente i propri lavoratori dal caro benzina),
- della convenienza economica complessiva (corretta determinazione del costo fiscale e contributivo indotto).