Diritto al risarcimento del danno biologico per il lavoratore deceduto per tumore

Secondo la Corte di Cassazione la corresponsione da parte dell’INAIL dell’indennità per il danno biologico sofferto dal lavoratore, morto in seguito ad una neoplasia causata da inalazione di fibre di amianto, non esclude la corresponsione del maggior pregiudizio patito in concreto, da riconoscersi agli eredi che presentano idonea documentazione.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3074 del 17 febbraio 2016, ha chiarito che, pur essendo prevista l’estensione della copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL anche al danno biologico, le somme eventualmente corrisposte dall’Istituto non esauriscono il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in capo all’assicurato.