Divieto di pagamento della retribuzione in contanti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in data 09/11/2018 con la nota n. 9294 ha  fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile nel caso in cui gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori “nero” ed abbiano inoltre riscontrato che la retribuzione sia stata corrisposta ai medesimi lavoratori in contanti.
L’Ispettorato ha ritenuto che, in tale ipotesi, non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 (somma da 1.000 a 5.000 euro), “che in ogni caso discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro nero”.
Inoltre, l’INL precisa che, in caso di lavoro “nero” e di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione, si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.