Esenzione dalla dichiarazione IMU per coltivatori diretti ed imprenditore agricolo professionale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Risoluzione 16 giugno 2017, n. 3, ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo da assolvere, in materia di IMU, entro il 30 giugno 2017, con particolare riferimento ai terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai CD e dagli IAP di cui all’art.1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, e che dal 2016 sono esenti (commi 10 e 13 art. 1, L. n. 208/2015).
In particolare, il documento precisa che la dichiarazione IMU deve essere presentata in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni precedenti o se le stesse non sono conoscibili dal Comune; dovranno quindi essere dichiarati, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal tributo locale, i terreni agricoli, quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, di cui all’art. 1, D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva ha subito variazioni nel corso dell’anno precedente.