Negli ultimi anni è diventata sempre più comune, la tipologia di gestione di una unità immobiliare abitativa utilizzata per fornire alloggio a turisti per periodi inferiori ai 30 giorni. La precisazione della durata della “locazione” è di primaria importanza poiché determina lo “sparti acqua” fra chi deve sottostare alle regole che vedremo di seguito e chi resta nel mondo classico delle locazioni abitative ex Legge 431/1998.
Ogni qual volta il proprietario di un immobile a destinazione abitativa, concede in locazione il proprio immobile per un periodo di tempo minore o uguale a 30 gg, siamo in presenza di “gestione di struttura ricettiva non alberghiera” che secondo la definizione della normativa Regione Lombardia sono tra le altre ipotesi le “case e appartamenti per vacanze: strutture che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocato in un unico complesso o in più complessi immobiliari”.
L’analisi di seguito sviluppata fa una disamina delle situazioni amministrative (rapporti con il “Comune” competente), fiscale (rapporti con la “Agenzia delle Entrate”), giudiziari (rapporti con organi di “Pubblica Sicurezza”).
Il proprietario di una “struttura ricettiva non alberghiera” deve rispettare normative/regolamenti e prassi riguardanti:
a) TULPS (Pubblica Sicurezza),
b) Turismo (Regionale e Provincia),
c) Imposte locali (Comune),
d) imposte sui redditi (Agenzia delle Entrate).
Al fine della seguente disamina si fa riferimento alla normativa Regione Lombardia (in caso di localizzazione degli immobili in altre Regione, si ritiene necessario fare una verifica caso per caso).
Il proprietario della “struttura ricettiva non alberghiera” deve:
• procedere a comunicare al Comune competente tramite una Scia, l’avvio dell’attività di gestione, mediante l’utilizzo dello strumento della locazione immobiliare per periodi inferiori a 30 giorni, della singola unità abitativa. Si tratta di una pratica telematica contenente informazioni relative alla carta identità del gestore/proprietario, planimetria sottoscritta da tecnico abilitato di ogni unità immobiliare,ecc;
• identificarsi presso questura/prefettura con ritiro PIN del soggetto titolare (proprietario/gestore) degli immobili nonché addetto (oppure in ogni caso responsabile dell’operato dell’addetto) alla identificazione dei soggetti che occuperanno gli immobili, di volta in volta, con ottenimento dei documenti di identificazione (carta identità oppure permesso di soggiorno validi, inteso nel senso di “non scaduti”) dei cittadini Schenghen, oppure Passaporto se cittadini No Schenghen;
• attivare l’accesso, presso portale telematico apposito della PUBBLICA SICUREZZA, al fine di poter iniziare a comunicare le informazioni recuperate dai documenti di identificazione degli ospiti;
• comunicare entro il giorno successivo all’arrivo degli ospiti delle informazioni recuperate dai documenti di TUTTI GLI OSPITI (BAMBINI COMPRESI), presso il portale della PUBBLICA SICUREZZA;
• a SUA VOLTA il Comune competente attiva una comunicazione, sia alla Regione che alla Provincia competente, che farà partire una procedura periodica di rendicontazione delle presenza (numero) degli ospiti oltre che dei prezzi applicati (così detto Prezziario).
Infine, tenuto conto che questo tipo di gestione, genera un “reddito imponibile” ai fini fiscali, è necessario che il proprietario ricordi, l’anno seguente in sede di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi, di tenere conto dei redditi lordi nonché delle eventuali ritenute effettuate dal soggetto gestore, qualora sia delegato ad un terzo (sito internet, agenzia di viaggi, ecc).
In una prossima News, verra trattato l’ambito fiscale della medesima tipologia di gestione locativa.