“Green Pass”. Al via dal 15/10/2021. Ultimi chiarimenti.

Salvo novità dell’ultimo minuto, la gestione dei controlli “Green Pass” durerà 77 giorni consecutivi poiché avrà inizio il 15/10/2021 e terminerà il 31/12/2021 poiché è prevista la fine dello “Stato d’emergenza COVID-19”.

Vi ricordiamo che tali controlli non determinano in alcun modo la mancata applicazione oppure l’allentamento di tutte le rimanenti regole e norme di comportamento, destinate a ricercare la riduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Fatte le dovute premesse di seguito riportiamo, lo “stato dell’arte” della normativa attualmente pubblicata, per il settore privato e le derivazione delle norme contenute nelle Linee guida per la Pubblica Amministrazione a cui si può fare riferimento per una applicazione estensiva.

Chi è obbligato?

Tutti i lavoratori dipendenti pubblici, privati e autonomi, per un totale stimato di 23 milioni di addetti.

La norma riguarda anche magistrati e personale amministrativo dei tribunali, il personale di autorità indipendenti, enti pubblici economici, organi di rilevanza costituzionale, cariche elettive e istituzionali di vertice.

In particolare, dal 15/10/2021 la modalità ordinaria di lavoro della pubblica amministrazione torna a essere in presenza e i controlli avverranno in base alle linee guida emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Controlli e chiarimenti.

Dalle ultime indiscrezioni i datori di lavoro hanno tempo fino a venerdì 15/10/2021 per predisporre le modalità di

  • controllo “prioritariamente” all’accesso
  • ma anche a campione.

Per chiarezza espositiva si deve evidenziare che:

  • il controllo deve essere effettuato all’arrivo in azienda (che non significa obbligatoriamente fuori dalla stessa ma certamente prima dell’inizio del lavoro) ;
  • nella norma non si trova riferimento preciso al “controllo a campione” per le realtà di piccole dimensione.

Tale possibilità generalizzata si desume da una FAQ  del Governo, secondo la quale, se l’autorità di vigilanza riscontra in azienda la presenza di lavoratori sprovvisti di “Green Pass” valido, l’impresa non viene sanzionata “a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127/2021” che si traduce in una campionatura di almeno il 30% (che ci si attende sia ridotto al 20%) dei lavoratori in carico.

Ma si ribadisce che si tratta di una “deduzione” poiché la norma, oggi nota, non affronta la questione con chiarezza.

Nelle “more” di un chiarimento fortemente necessario, consigliamo alla piccole e medie realtà di utilizzare la metodologia di “controllo a tappeto”, cioè controllare il 100% dei collaboratori diretti ed indiretti che accedono all’unità locale o sede dell’impresa o attività professionale.  

Si ricorda che le FAQ relative alla “Certificazione Verde COVID-19 – Green Pass”  sono consultabili al seguente link nella sezione https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone .

In relazione alle “procedure operative” da porre in atto, in caso di riscontro di persona priva di “Green Pass” ed in assenza di apposito Certificato Medico, da esibire all’atto dei controlli, attestate l’esenzione dalla campagna vaccinale, si invita a prendere contatto con il proprio Consulente del Lavoro.

Si ricorda che  ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del  04/08/2021, la certificazione di esenzione anti SARSCoV-2 contiene:

  1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  2. la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105”;
  3. la data di fine di validità della certificazione;
  4. i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
  5. il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
  6. il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Inoltre si ricorda che:

  1. ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del  25/09/2021, non è necessario un nuovo rilascio delle certificazioni di esenzione già emesse con scadenza fissata al 30/09/2021.
  2. ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 05/08/2021, la certificazione di esenzione, rilasciata ai soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione il vaccino ReiThera, contiene:
    • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
    • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARSCoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105”;
    • la data di fine di validità della certificazione;
    • i dati relativi al Centro in cui è stata effettuata la vaccinazione (denominazione del Servizio – Regione);
    • il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
    • il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Di seguito si evidenziano alcune situazioni chiarite:

  • Il titolare/legale rappresentante della società che opera all’interno dell’azienda deve essere controllato dall’incaricato oppure auto controllarsi come avviene per il controllore . 
  • Il libero professionista allorquando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa deve essere controllato. 
  • Il personale in servizio a scuola o presente nei locali scolastici è tenuto a mostrare il  Qrcode abbinato alla propria certificazione verde Covid-19, su richiesta dell’incaricato al controllo.
  • nelle università, le verifiche sono svolte a campione con modalità individuate dai responsabili incaricati degli atenei.
  • i privati  che ricevono in casa un qualsivoglia soggetto che svolge attività economica (idraulico, elettricista, avvocato, commercialista, venditore di aspirapolveri, ecc)  non hanno l’obbligo bensì la facoltà di controllare il “Green Pass”.
  • Il datore di lavoro della colf o della badante è invece tenuto a verificare che la dipendente abbia il “Green Pass”. 
  • i tassisti/noleggiatori con conducente non hanno l’obbligo di controllare il “Green Pass” dei clienti. 
  • chi lavora in smart working non è tenuto a dimostrare di avere il “Green Pass”, che serve per accedere ai luoghi di lavoro.  
  • i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti per la consumazione al tavolo al chiuso, solo se muniti di ““Green Pass””.