È da considerarsi lavoratore dipendente l’autonomo che, pur senza vincoli di orario e con elevata autonomia, sottostà alle direttive impartitegli dalla direzione commerciale dell’azienda e coordina un gruppo di persone numeroso, e va inquadrato come “quadro”.
Questo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18586 del 22 settembre 2016, che spiega come l’elevata autonomia, nonché l’assenza di vincoli di orario sia comunque compatibile con la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto è necessario analizzare tutto l’arco temporale in cui il lavoratore autonomo ha svolto attività presso l’azienda. Inoltre, la categoria di quadro viene riconosciuta proprio per l’elevata autonomia e l’onere di coordinare un gruppo di dipendenti.