In materia di controlli sui lavoratori, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18302 emanata il 19 settembre 2016, ha stabilito l’illegittimità dei controlli sulle modalità di utilizzo di computer, e-mail e telefono da parte dei dipendenti senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali, così come previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Inoltre, anche in caso di accordo con le RSA, chiariscono i giudici del palazzaccio, il datore di lavoro non può comunque tracciare le pagine web visitate dai lavoratori, mantenere sui server aziendali le mail inviate per lunghi periodi ovvero registrare le telefonate: tali fatti, pur fatti passare dal datore di lavoro come azioni volte a tutelare il patrimonio aziendale, sono da considerarsi controlli a distanza lesivi della privacy dei lavoratori, in quanto costituiscono un’indagine sulle loro opinioni e condotte, vietata dall’articolo 8 della Legge n. 300/1970.