Con Ordinanza 17 giugno 2016, n. 12616, la Corte di Cassazione ha affermato che la presenza di un collaboratore familiare e l’esistenza di un’impresa familiare sono sufficienti per assoggettare l’attività imprenditoriale ad IRAP (anche in presenza di beni strumentali di valore esiguo).
In particolare, la Corte osserva che secondo la giurisprudenza deve ritenersi soggetto all’IRAP l’imprenditore commerciale titolare di un’impresa familiare “afferendo l’IRAP non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare”.
I giudici affermano quindi che la presenza di un familiare è da ritenersi dato sintomatico di un’attività autonomamente organizzata cui consegue l’assoggettamento all’IRAP.