Secondo la Corte di Cassazione non sono retroattive le previsioni di cui all’articolo 10 bis del D.Lgs n. 158/2015 per cui, ai fini della punibilità penale dell’omissione contributiva, non è più richiesta la prova della certificazione.
Infatti la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7884 del 26 febbraio 2016, ha precisato che non sono applicabili al passato le nuove disposizioni più severe, dal momento che si tratta di una norma più sfavorevole, soggetta al principio del tempus regit actum e non applicabile alla fattispecie verificatasi prima della riforma.