L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14 febbraio 2017, n. 18, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA relativa alle cessioni di rosmarino, salvia e origano surgelati con aggiunta di olio.
In particolare, il documento di prassi precisa che, secondo la classificazione merceologica dell’Agenzia delle Dogane, l’aliquota del 5% prevista al n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, è applicabile anche a basilico, rosmarino e salvia surgelati, anche con aggiunta di olio, nonché ad origano a rametti o sgranato.