Con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2017, n. 16, vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di regolarizzazione dello “splafonamento” a seguito di acquisti/importazioni di beni e sevizi da parte di esportatori senza il pagamento dell’IVA oltre il limite del plafond disponibile.
In particolare, l’Agenzia, confermando quanto già espresso in precedenti documenti di prassi, ha illustrato le tre possibili procedure di regolarizzazione dello splafonamento, ossia:
- la richiesta al cedente/prestatore di effettuare la variazione in aumento dell’IVA;
- l’emissione di un’autofattura e il versamento diretto dell’IVA, delle sanzioni e degli interessi;
- l’emissione di un’autofattura entro il 31 dicembre dell’anno dello splafonamento e l’assolvimento dell’IVA, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.
Si noti che quest’ultima procedura sembrava essere non più ammessa dall’Agenzia delle Entrate considerato il mancato richiamo della stessa nelle due ultime Circolari sull’argomento.