L’Agenzia delle Entrate con Risposta ad interpello del 17/09/18, n. 3, ha fornito chiarimenti in merito alla rettifica decennale della detrazione IVA sui contratti di leasing immobiliare. In particolare l’Agenzia ha chiarito che, così come previsto dall’art. 19-bis2, commi 3 e 8, D.P.R. n. 633/1972, il periodo decennale di sorveglianza per operare la rettifica della detrazione IVA, per i fabbricati e le porzioni di fabbricati, decorre dall’acquisto o dalla ultimazione degli stessi. Sul tema l’Agenzia era già intervenuta con Risoluzione n. 178/2009 chiarendo che “la rettifica deve essere effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazione dei beni immobili da parte delle società scisse, a nulla rilevando le modalità di acquisizione degli stessi (acquisto-costruzione, in appalto-acquisizione, in leasing)”. Successivamente con Circolare n. 26/2016, è stato precisato che “in caso di assegnazione di immobili acquisiti mediante contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l’opzione d’acquisto, ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione occorre, di regola, fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. È da tale momento, infatti, che, a norma del suddetto art. 19-bis2, comma 8, del menzionato DPR n. 633/1972, decorre il periodo decennale di “tutela fiscale”. Pertanto, in caso di immobili acquisiti tramite contratti di leasing, per il computo del periodo di sorveglianza decennale per la rettifica della detrazione dell’IVA, si fa riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice, vale a dire la data di riscatto finale.