Dal 1° gennaio 2017, gli amminsitratori condominaili, al fine di individuare la data ultima di versamento di una ritenuta d’acconto, dovranno prima di tutto capire in quanle “binario” si trovano:
- ritenuta a titolo d’acconto pari al 20 % dell’imponibile della prestazione (parcelle di professionisti come Avvocati, Commercialisti, Geometri, ecc). In questo caso nulla é cambiato cioé il versamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del fornitore e se il 16 cade di sabato o domenica la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo;
- ritenute a titolo di acconto pari al 4 % dell’importo della prestazione (appalti ad artigiani non rinetranti in un programma di agevolazione per ristrutturazione edilizia o recupero energetico). In questo caso c’è una novità. L’art.1, comma 43 della legge 27.12.2006, n. 296 e l’articolo, comma 36, della legge 11.12.2016, n. 232 aggiungono due commi all’articolo 25 ter del Dpr 600, con decorrenza dalla data dell’01/01/2017, di cui, come segue: 2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato (nota: non viene indicato “può essere effettuato”) dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo.
In forza di questa novita gli amministratori condominiali hanno visto nascere un nuovo sistema di versamento delle ritenute d’acconto, quando si trovano in presenza di ritenute del 4 %. La ritenuta andrà inserita in un “contenitore” che verificherà costantemente il raggiungimento di una delle due soglie, per condominio:
- l’importo di euro 500 (come somme di varie ritenute nei confronti di uno o più soggetti per una o più prestazioni), allora dovrà provvedere ad effettuare il versamento cumulativo entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del fornitore e se il 16 cade di sabato o domenica la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo;
- in caso di mancato raggiungimento della soglia di euro 500 entro il 30/06 allora, tenuto conto l’assenza di chiarimenti definitivi, tenuto conto dell’attuale tenore della norma, l’amministratore dovrà provvedere ad effettuare il versamento cumulativo entro il 30/06 e se il 30/06 cade di sabato o domenica la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo; (notare che i due termini quello dei pagametni ai fornitori e quello delle ritenute coincide). Attenzione: il contatore temporale riparte dal 01/07 per verificare nuovamente il mancato raggiungimento del limite dei 500 euro entro il 31/12.
Tutti restiamo in attesa di conscere chiarimenti e precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.