Servizio di car sharing e relativa incidenza sul reddito di lavoro dipendente

Con Risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, del rimborso spese per il servizio di car sharing utilizzato dal dipendente in occasione di trasferte nell’ambito del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro.
Fermo restando che, nell’ipotesi in cui la trasferta si svolga all’interno del comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio, l’Agenzia chiarisce che anche la fattura emessa dalla società che gestisce il servizio di car sharing può legittimamente essere ricondotta nella previsione di esenzione di cui al comma 5, art. 51 del TUIR, in quanto contiene una serie di informazioni (il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e luogo di arrivo, la distanza percorsa nonché la durata e l’importo dovuto) idonee ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti dal vettore.