Copia Privata
La “Copia Privata” è il compenso che si applica a:
- supporti vergini,
- dispositivi di registrazione,
- memorie digitali,
che permettono di effettuare copie ad uso privato di opere protette dal diritto d’autore.
La “Copia Privata” permette al consumatore di riprodurre legalmente opere audio e video protette da diritto d’autore per solo uso personale e da fonti legittime.
Il compenso per “Copia Privata” è un importo forfettario per compensare gli autori e tutta la filiera dell’industria culturale della riduzione dei loro proventi dovuta alle copie private di opere protette dal diritto d’autore.
L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore (le opere di “pubblico dominio”).
Soggetti tenuti alla corresponsione del compenso
Il compenso per “Copia Privata” è dovuto da chi:
- fabbrica,
- importa nel territorio dello Stato,
allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.
Per ”fabbricante” si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di “copia privata”, anche se commercializzati con marchi di terzi.
Per ”importatore ” si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per “copia privata”, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse.
In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.
Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, la legge prevede la responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.
Per ”distributore” si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per “copia privata”.
Misura dei compensi applicabili
I compensi per “Copia Privata sono definiti per legge e le tariffe attualmente in vigore sono stabilite dal DM 30 giugno 2020.
Il 18/01/2017 la Corte di Giustizia (C-37/2016) ha dichiarato fuori dal campo di applicazione dell’IVA i compensi pagati dai soggetti che producono o commercializzano dispositivi ed apparecchi idonei alla riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi.
Resta inteso che, per il principio dell’alternatività dell’imposta (IVA e imposta di bollo), l’obbligato al pagamento sarà tenuto al versamento di € 2,00 a titolo di marca da bollo (che si applica sulle fatture o sulle ricevute fiscali di importo superiore a € 77,47, dove non viene addebitata l’IVA), ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa fiscale.
Termini e modalità di pagamento
Il compenso, dovuto al momento della fabbricazione o della immissione nel territorio dello Stato degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini, è corrisposto dal fabbricante o dall’importatore a seguito della cessione dei supporti e degli apparecchi stessi.
I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a presentare a SIAE una dichiarazione trimestrale utilizzando il tracciato di dichiarazione delle vendite predisposto da SIAE, nel quale sono incluse le formule per il calcolo dei compensi dovuti per ciascun tipo di apparecchio di registrazione e di supporto vergine.
La dichiarazione deve essere redatta inserendo i dati nelle aree non protette del tracciato e spedita via e-mail all’indirizzo copiaprivata@copiaprivataitalia.it.
Termini di pagamento
Le scadenze per la consegna della dichiarazione trimestrale ed contestuale pagamento sono:
- 15/06 di ciascun anno per il 1° trimestre
- 15/09 di ciascun anno per il 2° trimestre
- 15/12 di ciascun anno per il 3° trimestre
- 15/03 dell’anno successivo per il 4° trimestre.