Secondo la Corte di Cassazione va sospeso dal lavoro il dipendente che si rifiuta di coprire il turno e di svolgere la prestazione assegnata al collega assente, che ha aderito allo sciopero indetto dal sindacato di appartenenza.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1350 pubblicata il 26 gennaio 2016, ha statuito la legittimità della sanzione disciplinare, in quanto il rifiuto del lavoratore di effettuare la prestazione aggiuntiva prevista dall’accordo collettivo, pur retribuita con un importo inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, costituisce inadempimento contrattuale.