Niente mobbing per la negazione del diritto alle ferie.

Secondo la Corte di Cassazione non sussistono gli estremi del risarcimento per mobbing nei confronti del dipendente cui non viene assicurato il diritto alle ferie a causa del sovraccarico di lavoro, a nulla rilevando la presenza di una perizia medica che evidenzia una lesione psico-fisica riconducibile alle vicende del rapporto di lavoro.
In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2920 del 15 febbraio 2016, ha rilevato la mancata prova da parte del lavoratore della persecuzione nei suoi confronti, ribadendo che per la configurabilità del mobbing devono ricorrere una serie di comportamenti persecutori che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente dal datore di lavoro o da un suo preposto o da altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi.

Regime forfetario: nuova istanza per il regime agevolato contributivo.

Con Messaggio 26 gennaio 2016, n. 286, l’INPS prevede le modalità operative per la gestione del regime agevolato contributivo (per i soggetti in regime forfetario) previste dall’art. 1, commi da 77 a 84, Legge n. 190/2014, come modificata dalla Legge di Stabilità 2016.
La richiesta per l’adesione al regime agevolato va effettuata tramite istanza attraverso un apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale.
Per i soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31/12/2015, il termine di presentazione dell’istanza è tassativamente il 28 febbraio dell’anno di presentazione della domanda stessa (28 febbraio 2016);
L’INPS ricorda inoltre che tutte le domande presentate per il regime agevolato nel 2015 sono state chiuse d’ufficio al 31/12/2015. Di conseguenza, l’adesione al nuovo regime agevolato nel 2016 avviene tramite presentazione di una nuova domanda, anche da parte dei so ggetti che vi abbiano già aderito nel 2015.

Depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

L’INPS, con il Messaggio n. 590 del 10 febbraio 2016, rende noto che il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, è intervenuto per fornire le prime indicazioni operative in seguito all’entrata in vigore, a decorrere dal 6 febbraio 2016, del D.Lgs n. 8/2016 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67”.
L’Istituto ricorda che, tra gli altri, è stato parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e che il Ministero del Lavoro ha identificato la sede provinciale INPS territorialmente competente quale autorità amministrativa destinataria degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria.

Cancellazione d’ufficio di una SAS dal registro imprese

Con Parere 3 febbraio 2016, n. 27782, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alla cancellazione d’ufficio di una società in accomandita semplice (SAS) dal registro delle imprese in caso di mancata iscrizione del recesso del socio accomandante da parte del socio accomandatario.
In particolare, è stato precisato che, in tali situazioni, è possibile la cancellazione d’ufficio, la quale, tuttavia non comporta una cancellazione automatica da parte della Camera di Commercio, ma consente all’ufficio di attivare una procedura di verifica con cui vengono accertati i presupposti per la cancellazione previsti dall’ordinamento. Conclusasi la fase di accertamento, il conservatore provvede a trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale, il quale può:

  • nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario,
  • trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

Pertanto, l’ipotesi che il promotore della verifica dell’accertamento sia il soggetto privato (ad esempio, titolare dell’impresa, erede o amministratore) è da escludersi.

Artigiani e commercianti: aliquote IVS 2016

Con Circolare 29 gennaio 2016, n. 15, l’INPS ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2016 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.
Nello specifico, si prevede che:

  • le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2016 sono pari al 23,10% per gli artigiani e al 23,19% per i commercianti;
  • per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, Legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al 20,10% (artigiani) e 20,19% (commercianti);
  • continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell’Istituto;
  • è dovuto il contri buto per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.

Sono stati, inoltre, indicati il reddito minimale e massimale di riferimento che sono i medesimi dello scorso anno, a causa del tasso di inflazione negativo, ossia:

  • reddito minimale: euro 15.548,00;
  • reddito massimale: euro 76.872,00 (euro 100.324,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

Gestione separata INPS: pubblicate le aliquote contributive per il 2016

L’INPS, con la Circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, rende noto che, dal 1° gennaio 2016, le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata sono pari al:

  • 31,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • 24,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

L’aliquota contributiva dovuta, per il 2016, alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati è confermata nella misura complessiva del 27,72%.

INPS: pubblicati i minimali 2016

L’INPS, con la Circolare n. 11 del 27 gennaio 2016, comunica che il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all’anno 2016 risulta essere pari a 47,68 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 7,15 euro.
L’Istituto previdenziale, inoltre, rende noti i valori relativi a:

  • retribuzioni convenzionali in genere;
  • quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%;
  • massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
  • importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria;
  • aliquote contributive e minimali/massimali applicabili ai lavoratori dello spettacolo ed agli sportivi professionisti iscritti all’INPS – gestione ex ENPALS.