Cancellazione d’ufficio di una SAS dal registro imprese

Con Parere 3 febbraio 2016, n. 27782, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alla cancellazione d’ufficio di una società in accomandita semplice (SAS) dal registro delle imprese in caso di mancata iscrizione del recesso del socio accomandante da parte del socio accomandatario.
In particolare, è stato precisato che, in tali situazioni, è possibile la cancellazione d’ufficio, la quale, tuttavia non comporta una cancellazione automatica da parte della Camera di Commercio, ma consente all’ufficio di attivare una procedura di verifica con cui vengono accertati i presupposti per la cancellazione previsti dall’ordinamento. Conclusasi la fase di accertamento, il conservatore provvede a trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale, il quale può:

  • nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario,
  • trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

Pertanto, l’ipotesi che il promotore della verifica dell’accertamento sia il soggetto privato (ad esempio, titolare dell’impresa, erede o amministratore) è da escludersi.