La Svizzera ratifica il protocollo di modifica della convenzione con l’Italia

In data 1° marzo 2016, la Svizzera ha ratificato il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, sottoscritto il 23 febbraio 2015. Quanto all’Italia, il disegno di legge di ratifica dell’accordo è ancora al vaglio del Senato. Il Protocollo accoglie i più recenti standard OCSE in tema di scambio di informazioni, pone le condizioni per la fine del segreto bancario e consente alla Svizzera di uscire dalla black list fiscale-finanziaria. La road map approvata unitamente al Protocollo di modifica impegna Italia e Svizzera ad adottare, in futuro, procedure di scambio automatico di informazioni.
Il 1° marzo 2016, il Consiglio elvetico ha confermato quanto deliberato nel dicembre 2015dal Consiglio nazionale, che ha ratificato il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, sottoscritto in data 23 febbraio 2015.
La ratifica definitiva della suindicata intesa potrebbe essere sottoposta, in Svizzera, a referendum popolare, in mancanza del quale essa diverrà pienamente efficace.
In Italia, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 2015.
Dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati nel novembre 2015, il disegno di legge è passato al Senato, dove sono state sollevate alcune pregiudiziali concernenti, in particolare, gli adempimenti da effettuarsi da parte dei lavoratori frontalieri.

730 precompilato, spese sanitarie e universitarie: come opporsi

Restano pochi giorni di tempo a disposizione dei contribuenti che vogliono evitare che i dati relativi alle proprie spese sanitarie sostenute nel 2015 confluiscano nel modello 730 precompilato.
Il termine ultimo per comunicare la propria opposizione all’utilizzo di tali dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti, è fissato al 9 marzo 2016.
Per chi, invece, non vuole far confluire nella dichiarazione precompilata le spese universitarie, il termine per l’opposizione è fissato al 21 marzo prossimo, anche se c’è qualche dubbio sulle conseguenze di tale scelta.
Da quest’anno, nella dichiarazione precompilata confluiranno una serie di ulteriori dati rispetto a quelli già presenti nel 2015. Infatti, la precompilata si arricchirà delle spese funebri, di quelle sanitarie e delle tasse universitarie sostenute nel 2015 dal contribuente o da chi è a suo carico.
In relazione alle spese sanitarie e alle tasse universitarie, però, a seguito delle indicazioni fornite dal Garante della privacy, è possibile opporsi al loro inserimento nella dichiarazione.

Opposizione per le spese sanitarie

Le regole operative sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015 e dal D.M. Economia e finanze 31 luglio 2015, entrambi modificati, rispettivamente, da un provvedimento e da un decreto datati 26 gennaio 2016.
In particolare, è previsto che le strutture sanitarie e i medici devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessere Sanitaria (sistema TS) i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.
La trasmissione è avvenuta entro il 9 febbraio 2016 (termine così prorogato rispetto a quello originario del 31 gennaio).
L’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati sulle spese sanitarie, peraltro, non costituisce un obbligo per il contribuente. Infatti, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Se l’assistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione precompilata né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio.

Fumo passivo: il datore di lavoro è responsabile se non sanziona.

Con la Sentenza n. 4211 pubblicata il 3 marzo 2016, la Corte di Cassazione interviene in merito alla responsabilità datoriale nei danni provocati dal fumo passivo ai propri dipendenti.
In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che l’impresa, nonostante abbia provveduto ad emanare direttive comportamentali sul divieto di fumo nei locali aziendali, è comunque responsabile dei danni provocati dal fumo passivo ai propri lavoratori non fumatori, qualora non abbia irrogato sanzioni disciplinari in applicazione alle succitate direttive.

Reverse charge “HI TECH” .

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2016, n. 52, il Decreto Legislativo 11 febbraio 2016, n. 24, attuativo delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del 22 luglio 2013, che al fine di contrastare le frodi in materia di IVA, prevedono l’applicazione temporanea del meccanismo dell’inversione contabile a determinate operazioni a rischio frode.

In particolare, il provvedimento estende l’utilizzo del reverse charge dal 2 maggio 2016 fino al 31 dicembre 2018 alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione ma prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale). Si consiglia di prendere spunto dalle note operative per fatturazione Reverse Charge .

Oneri detraibili/deducibili. Le risposte dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare della Agenzia delle Entrate n. 3E del 26 febbraio 2016 , vengono forniti alcuni chiarimenti in merito ai quesiti relativi alle spese detraibili e deducibili posti dai CAF e dagli operatori.
In particolare, tra le risposte fornite con la Circolare in esame, l’Agenzia ha precisato che:

  • la sostituzione della caldaia, in quanto intervento straordinario, consente l’accesso anche al bonus mobili, sempreché determini un risparmio energetico rispetto alla situazione precedente;
  • al contrario, la sostituzione dei sanitari, ed in particolare quella della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, non rientra tra le spese agevolabili in quanto è considerato un intervento di manutenzione ordinaria. L’intervento non è agevolabile nemmeno nel caso in cui venga effettuato al fine di eliminare barriere architettoniche di ostacolo alla mobilità fisica di chiunque. La sostituzione dei sanitari può essere consid erata una spesa agevolabile solamente nel caso in cui sia legata ad interventi di maggior portata (ad esempio, il rifacimento dell’intero impianto idraulico del bagno);
  • il garage o box auto, acquistato in comproprietà da parte di due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale, può essere considerata una pertinenza per entrambi i soggetti nel rispetto della quota di proprietà. Pertanto, per determinare l’importo deducibile spettante a ciascun soggetto è necessario tener conto di detta percentuale di possesso;
  • ai condòmini, in riferimento ad interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, è consentito usufruire della detrazione anche nel caso in cui non sia stata effettuata la richiesta del codice fiscale da parte del condominio minimo;
  • in merito all’acquisto di immobili abitativi destinati alla locazione, il limite di 300 mila euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, anche nel caso di acquisto di più abitazioni.

Il datore di lavoro è libero di scegliere il dirigente indipendentemente dal parere della società esterna di selezione del personale

La Corte di Cassazione ha cassato il ricorso del lavoratore che, dopo essere stato ritenuto idoneo alla carica dirigenziale da parte di una società di recruiting incaricata dall’azienda datrice di lavoro, non si vede assegnare il posto da dirigente ma preferire altri soggetti: senza prova che il datore di lavoro fosse tenuto ad attenersi strettamente alla “classifica” stilata dalla società di recruiting, si deve ritenere che lo stesso sia sempre libero di scegliere in autonomia chi promuovere dirigente.
Così la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4031 pubblicata il 1° marzo 2016, ha giudicato la contesa tra lavoratore e azienda, sostenendo che la perdita di chance lamentata dal lavoratore per non aver ottenuto la qualifica dirigenziale non può essere riconosciuta nel caso di specie, in quanto risulta escluso ogni vincolo per il datore di lavoro nel seguire le indicazioni della società di recruiting (selezione del eprsonale), che quindi opera solo a supporto della decisione, ma non in modo vincolante oppure sostitutivo. Di conseguenza, l’azienda non ha violato nemmeno i principi di buona fede o correttezza.

Spese Universitarie. Trasmissione per la dichiarazione redditti precompilata. Opposizione all’utilizzo da parte dello studente.

Con Comunicato stampa 1 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto previsto con il Provvedimento 19 febbraio 2016 in riferimento all’opposizione all’inserimento dei dati relativi alle spese universitarie nella dichiarazione precompilata.
In particolare, è stato precisato che gli studenti hanno tempo fino al 21 marzo 2016 per manifestare la propria opposizione all’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese universitarie sostenute nel 2015.
Si ricorda che per esercitare detta opposizione è sufficiente compilare l’apposito modello, allegato al sopracitato Provvedimento, ed inviarlo:

  • all’indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it oppure
  • via fax al numero 0650762273, allegando la copia di un documento d’identità.

Coefficienti catastali per i fabbricati industriali di categoria D Non Iscritti in Catasto.

Con Decreto 29 febbraio 2016, in attesa di pubblicazione in G.U., il Dipartimento delle Finanze del MEF ha approvato i coefficienti necessari per la determinazione dell’IMU e della TASI 2016 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
La modalità di determinazione del valore dei fabbricati in esame è stabilita dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, il quale dispone che al valore dell’immobile, costituito dall’ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, devono essere applicati i coefficienti aggiornati annualmente con Decreto MEF.