Il datore di lavoro è libero di scegliere il dirigente indipendentemente dal parere della società esterna di selezione del personale

La Corte di Cassazione ha cassato il ricorso del lavoratore che, dopo essere stato ritenuto idoneo alla carica dirigenziale da parte di una società di recruiting incaricata dall’azienda datrice di lavoro, non si vede assegnare il posto da dirigente ma preferire altri soggetti: senza prova che il datore di lavoro fosse tenuto ad attenersi strettamente alla “classifica” stilata dalla società di recruiting, si deve ritenere che lo stesso sia sempre libero di scegliere in autonomia chi promuovere dirigente.
Così la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4031 pubblicata il 1° marzo 2016, ha giudicato la contesa tra lavoratore e azienda, sostenendo che la perdita di chance lamentata dal lavoratore per non aver ottenuto la qualifica dirigenziale non può essere riconosciuta nel caso di specie, in quanto risulta escluso ogni vincolo per il datore di lavoro nel seguire le indicazioni della società di recruiting (selezione del eprsonale), che quindi opera solo a supporto della decisione, ma non in modo vincolante oppure sostitutivo. Di conseguenza, l’azienda non ha violato nemmeno i principi di buona fede o correttezza.