Con Circolare 19 febbraio 2015, n. 35, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti in regime forfetario, previsto dalla Legge n. 190/2014, che è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016.
In particolare, l’INPS precisa che:
- come nella versione precedente, il regime previdenziale agevolato anche dopo le modifiche della Legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente su domanda: la richiesta di adesione per i soggetti già esercenti attività d’impresa dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito modulo entro il 28 febbraio 2016;
- rispetto al regime precedente la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;
- per quanto riguarda l’accredito della contribuzione versata si applicano le rego le ordinarie, e pertanto nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato;
- non è stata introdotta nessuna modifica sulle esclusioni dal regime previste per determinate categorie (il regime contributivo agevolato è alternativo all’agevolazione per soggetti ultrasessantacinquenni, e a quella per soggetti di età inferiore ai 21 anni); l’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime a gevolato;
- comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.