L’INPS, con la Circolare numero 27 del 12-02-2018 ha fornito le annuali indicazioni per la contribuzione per il 2018 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.
In particolare, è stato previsto che:
- titolari di qualsiasi età, coadiuvanti e coadiutori di età superiore a 21 anni, le aliquote per il 2018 sono pari al 24,00 % per gli artigiani e al 24,09 % per i commercianti;
- coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, si continua ad applicare la riduzione di 3 punti percentuali, per cui l’aliquota è 21,00 % per gli artigiani e al 21,09 % per i commercianti;
- trova ancora applicazione la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.
I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2018 rimangono invariati, a causa del tasso di inflazione negativo, e sono:
- reddito minimale: euro 15.710,00;
- reddito massimale: euro 77.717,00 (euro 100.427,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
La Circolare n. 27/2018 precisa che gli artigiani e i commercianti forfetari che hanno già beneficiato del regime contributivo agevolato nel 2017, non sono tenuti a rinnovare l’adesione al regime previdenziale agevolato entro il 28 febbraio 2018. Il regime in parola che, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare n. 35/2016), si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.