Il DL Sostegni bis ha esonerato dal pagamento delle imposte di registro e ipo-catastali:
- gli acquirenti con meno di 36 anni,
- che acquistano la prima casa,
- dal costruttore.
Inoltre ha preso in considerazione, anche le cessioni effettuate dai costruttori, imponibili ai fini IVA. In tale ipotesi, resta dovuta l’IVA con l’aliquota del 4%, ma all’acquirente viene riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Il credito non può essere rimborsato, ma può essere:
- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipo-catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- utilizzato in compensazione F24.