Attività di servzio ai fini dell’IVA. Definizione e norma.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le prestazioni di servizi sono definite, in via residuale, come le operazioni che non costituiscono cessioni di beni (art. 24 par. 1 della direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE).
L’art. 3 del DPR 633/72 distingue le prestazioni di servizi “in senso stretto” (art. 3 co. 1) da quelle ad esse assimilate (art. 3 co. 2), anch’esse rilevanti ai fini IVA; per entrambe le tipologie di prestazioni, la norma richiede che le stesse siano effettuate “verso corrispettivo”.
L’art. 6 del DPR 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini IVA all’atto del pagamento del corrispettivo; il pagamento è quindi un elemento essenziale ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione tributaria, fatta salva l’ipotesi della fatturazione anticipata.

  • PRESTAZIONI DI SERVIZI “IN SENSO STRETTO”. In via di principio, costituiscono prestazioni di servizi “in senso stretto” tutte quelle prestazioni, rese a titolo oneroso, effettuate in base ai seguenti contratti:

•contratto d’opera (art. 2222 ss. c.c.);
•appalto (art. 1655 c.c.);
•trasporto (art. 1678 ss. c.c.);
•mandato (art. 1703 ss. c.c.);
•spedizione (art. 1737 c.c.);
•agenzia (art. 1742 c.c.);
•mediazione (art. 1754 c.c.);
•deposito (art. 1766 c.c.).

L’elencazione ha carattere esemplificativo, in quanto:
•come anticipato, la nozione di “prestazione di servizio” ha carattere residuale, essendo tale tutto ciò che non è cessione di beni (R.M. 24.2.82 n. 332663);
•costituiscono prestazioni di servizi “in senso stretto”, in generale, tutte le prestazioni che consistono in obbligazioni di fare, non fare e permettere, indipendentemente dalla fonte, purché a titolo oneroso (art. 3 co. 1 del DPR 633/72); può trattarsi di un contratto, ma anche di un atto amministrativo.

  • PRESTAZIONI DI SERVIZI “ASSIMILATE”. Le operazioni equiparate alle prestazioni di servizi “in senso stretto” (di cui al co. 1 dell’art. 3 del DPR 633/72), in quanto tali rilevanti ai fini IVA, sono individuate dal co. 2 dell’art. 3. Si tratta, nel dettaglio:

•delle concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
•cessioni, concessioni e licenze di beni immateriali
•prestiti di denaro
•somministrazioni di alimenti e bevande
•cessioni di contratti