BLACK LIST. Si ritorna al passato.

Tornano ad essere considerati “costi indeducibili” tutti quei costi sostenuti da un soggetto residente in Italia nei confronti di soggetti che hanno la propria sede o residenza in una delle seguenti giurisdizioni considerate dal Consiglio Europeo come NON COOPERATIVE (NON COLLABORATIVE) cioè che non hanno attivato un regolare scambio d’informazioni:

  • Anguilla
  • Bahamas
  • Fiji
  • Guam
  • Palau
  • Panama
  • Samoa
  • Samoa americana
  • Trinidad e Tobago
  • Turks e Caicos
  • Us Virgin Island
  • Vanatu .

Tale disposizione non si applica se il soggetto residente in Italia fornisce prova che:

  • le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico;
  • le operazioni hanno avuto concreta esecuzione
  • oppure che le operazioni sono intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile la così detta normativa CFC.

Normativa CFC:  Si tratta della normativa sulle “Controlled Foreign Company” che prevede la tassazione del reddito societario prodotto all’estero (così detto metodo “per trasparenza”), in capo ad un soggetto (solitamente società) controllata, direttamente  in capo al soggetto controllante italiano.