Al fine di far fronte alle conseguenze economiche e finanziarie, determinate dall’emergenza COVID-19, nel DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore, ha previsto, per le cessioni di specifici beni necessari al contenimento/gestione dell’emergenza COVID-19 l’applicazione dell’aliquota IVA:
- per le cessioni effettuate fino al 01/12/2020 – l’esenzione, con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
- per le cessioni effettuate dal 01/01/2021 – l’IVA ridotta del 5%
Con la Legge n. 21 del 26/02/2021 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020, c.d. Decreto Milleproroghe sono stati chiariti alcuni dubbi circa la portata dell’esenzione IVA prevista dalla Legge Finanziaria 2021 in materia di test COVID-19.
Al fine di chiarire gli ambiti d’applicazione:
- dell’aliquota ridotta al 5% (ex Decreto Rilancio),
- le esenzioni fino a tutto il 2022 (ex Legge Finanziaria 2021),
sulle cessioni effettuate a partire dal 01/01/2021, sono stati predisposti due elenchi recanti, i codici doganale TARIC: