Con Risoluzione 8 maggio 2017, n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale della svalutazione dei crediti a seguito dei dubbi interpretativi emersi con la Sentenza 1° luglio 2015, n. 13458. In particolare, l’Agenzia ha ribadito quanto precisato con la Circolare n. 26/2013, ossia:
- per verificare l’ammissibilità della deduzione fiscale delle svalutazioni dei crediti è necessario confrontare il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti con il totale della svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti” e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
- se in un esercizio, il totale complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti supera il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito.